3 ago 2012

Italia paese dei regolamenti (o del "Non si può fare!")

Siamo in Italia e tutto collima: l'importante è impedire di sbagliare, ma non interessa minimamente risolvere i problemi.

Ospitare è una cosa seria: per adulti

Lo Spunto è tratto da una circolare del Ministero degli Interni, dipartimento Pubb. Sicurezza, Uff. per l'Ammin. generale, Ufficio per gli affari della Polizia Amministrativa e Sociale: doc. 557/PAS.13182.12012(1): solo il preambolo del documento è già scoraggiante.

Il quesito era: si può accogliere un minorenne non accompagnato dai genitori in un esercizio ricettivo (Albego, B&B, agriturismo etc.)?
La risposta molto sibillina, piena di anacoluti, lascia il minore per strada e dice in breve: "NO, non si può!", senza dire cosa si deve fare se la situazione richiede che il minore venga ospitato (ipotesi: treno perso e notte piovosa di Inverno).
Probabilmente per il legislatore è meglio che il minore si aggiri per le strade di notte, è più sicuro che essere ospitati in un albergo!

La risposta del Ministero

Ecco per i curiosi la risposta del Ministero delgi Interni (probabilmente i minori non accompagnati devono rimanere "Esterni").
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Si fa riferimento alla nota a margine indicata,con la quale codesto Ente (l'associazione Albergatori di Confindustria, ndr) chiede di conoscere l’avviso di questo Ufficio circa la possibilità per l’esercente la struttura ricettiva "convenzionata" di dare alloggio a minorenni non accompagnati dai genitori, in contrasto con il dettato dell’articolo 109 del t.u.l.p.s..
Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che con detto articolo viene imposto ai titolari di esercizi ricettivi di dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità. (---e fin qui potrebbe andare tutto bene, anche se, un minore senza documento...---)
Ciò premesso, un minore che si presenta presso una struttura ricettiva non accompagnato dai genitori, anche se munito di documento di identità, non può essere ospitato nell’esercizio medesimo. (--- ahi, meglio per strada che al caldo e al sicuro!---)
Nel caso in cui il minore sia accompagnato da un persona maggiorenne, questa dovrà munirsi dell’assenso dei genitori del minore stesso, e seguire la prassi come se il minorenne facesse parte di un "gruppo familiare”. (---su questo sono d'accordo, ma non so però come l'albergatore possa sapere che il documento è valido autentico e veridico ma per sicurezza porrei comunque l'obbligo che sia ospitato in una stanza diversa dal maggiore e/o con coetanei---).A tal proposito, con decreto del Ministro dell’Interno del 5 luglio 1994, viene testualmente riportato che per i nuclei familiari è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che indicherà l’altro coniuge ed i figli minorenni alla voce "altri componenti familiari”. (---compilazione di cosa?, ma è chiaro della denuncia di arrivo; potevano anche specificare, ma sono più interessati alla compilazione del modulo che alla sicurezza del minore e alla verifica della veridicità della delega---)

Siamo in Italia, se fai sbagli, e allora tu non fare e vedrai che non sbaglierai...
...alla faccia del Buon Samaritano.

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